Il Boomerang di creare nuove aspettative

Se si creano nuove aspettative bisogna che queste diano risposte certe se no la delusione crea un effetto Boomerang contro chi ha creato provvedimenti legislativi come il tanto discusso e-government che dovrebbe essere, anche attraverso la PEC,CEC,PAC risolutore di tutti i problemi del Paese, il cittadino infatti è in buona fede convinto di avere finalmente risposte certe ed invece puntualmente si scontra contro il muro di gomma della Pubblica Amministrazione, inizieremo a dare voce alle problematiche che ci vengono poste ecco il primo legittimo quesito ad oltre un mese dal lancio della CEC,PAC ed oltre un anno da quella che doveva essere la spinta definitiva sulla PA a norme ormai in vigore da oltre 10 anni legge Bassanini 1997 e mai realmente applicate,  dovevano invec essere risolutrici dei problemi della burocrazia Italiana. La domanda ha  coinvolto oltre noi anche un Difensore Civico, preferiamo per dare autenticità alla problematica pubblicare nello stesso ordine temporale,  per intero la discussione d’interesse di chissà quanti cittadini che hanno inteso rivolgersi alla PA con il nuovo sistema della PEC,CEC,PAC:

LUCA FRANCESCHI (giornalista) ci chiede a noi ma anche al Difensore Civico :

Ciao Massimo. Una domanda secca. Il funzionario che riceve una Pec (CEC,PAC ndr) e non risponde entro 30 giorni (data di Legge per le risposte al cittadino) può essere denunciato per “omissione di atti d’ufficio”?

CITTADINI DI INTERNET RISPONDE:

Domanda da Un milione di Euro proverò a rispondere e poi la pubblico anche così vediamo qualche reazione:

1)     Non mi risulta ci sia una legge specifica che assegna 30 gg invece c’è un’altra disposizione recente Legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 34, che mi sembra chiaro, il fatto è che non si dispone di sanzioni in materia ed inoltre sono inadempienti la quasi totalità della PA:

Art. 34. (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»; b) all’articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche».

2)     Diversa è l’applicazione del codice penale in materia, (art. 340 CP che recita: Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. ndr), come mi sembra tu voglia fare, la responsabilità in questo paese è personale, a mio avviso vai ad infilarti in un vicolo cieco e sbatti contro un muro di gomma, devi prevedere anni e spese totalmente a tuo carico.

3)     Bisognerebbe poi verificare altri effetti ad esempio se si tratta di una pratica soggetta a  silenzio assenso od altre peculiarità.

In sostanza siamo molto lontani dalla soluzione dei problemi pratici del cittadino.

ANALOGA DOMANDA VIENE POSTA AL  Difensore Civico

Il funzionario che riceve una Pec (CEC,PAC ndr) e non risponde entro 30 giorni (data di Legge per le risposte al cittadino) può essere denunciato per “omissione di atti d’ufficio”?

IL DIFENSORE CIVICO RISPONDE:

Buon giorno, la sua “domandina” non è punto banale.

Questo non per contraddirla, ma perché in effetti chi non è del settore spesso non conosce la varietà e la difficoltà delle problematiche e dei dubbi che sorgono da norme in apparenza di facile applicazione.

Premetto che la PEC  garantisce la certezza della provenienza da un dato indirizzo di mail, ma la “raccomandata” senza firma digitale non è sottoscritta.

E’ cioè un pezzo di carta virtuale, che proviene da una data casella certificata.

Circa l’omessa risposta, la questione è piuttosto articolata.

Omissione di che?

Poniamo che Tizio chieda  l’accesso ad un atto amministrativo.

Qui sorge, in effetti, un obbligo puntuale di rispondere in capo alla PA che ha ricevuto la richiesta.

Questa è una brevissima panoramica della (oscillante, come potrà constatare) giurisprudenza penale sul punto:

In tema di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, coincidendo il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’interessato formulata ex art. 328, comma secondo, c.p. con il termine per il maturarsi del silenzio rifiuto, deve escludersi la configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio se il pubblico ufficiale non compie l’atto richiesto e non risponde al richiedente, perché con il silenzio-rifiuto, sia pure per una presunzione, si ha il compimento dell’atto e viene comunque a determinarsi una situazione che è concettualmente incompatibile con l’inerzia della Pubblica Amministrazione.

Sez. VI, sent. n. 12977 del 11-12-1998 (cc. del 06-10-1998), Raimondi (rv 212311).

Integra il reato di omissione di atti d’ufficio la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull’attività degli organi comunali previsto dall’art. 42 T.U.E.L . dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio). (Rigetta, App. Brescia, 22 Novembre 2005)

Sez. VI, Sent. n. 21163 del 08-04-2009 (ud. del 08-04-2009), G.G. c. C.O. (rv. 244143).

Questi criteri si applicano, mutatis mutandis, agli altri casi in cui la PA debba iniziare un procedimento amministrativo.

Omissione e ritardo non riguardano pertanto un atto qualsiasi, non una generica risposta chiesta dal cittadino, ma un atto che per legge, per regolamento, per ordine del superiore…  faccia sorgere un preciso obbligo giuridico a carico del responsabile.

Non ogni richiesta di iniziare un procedimento comporta infatti un obbligo di agire: se così fosse, pressoché tutti i dipendenti pubblici (eccezion fatta per i magistrati, ad es., cui non sia applicano le norme in oggetto), sarebbero destinati immancabilmente a divenire dei pregiudicati.

Esiste comunque un’articolata giurisprudenza amministrativa sui casi in cui vi sia e quelli in cui non vi sia l’obbligo, appunto, di iniziare un procedimento.

Va inoltre considerato che il termine di 30 gg. non è irrelato, bensì risulta connesso al termine del singolo procedimento di cui si discute.

Insomma, la materia è troppo estesa perché la possa trattare in maniera puntuale con una mail.

In via eccezionale le fornisco queste (inevitabilmente incomplete) indicazioni, ma –  non me ne voglia – l’ufficio del Difensore civico non rilascia “pareri” se non al termine di un procedimento in cui sia stata previamente coinvolta l’amministrazione interessata.

Ciò sia per ragioni di carico di lavoro (se iniziamo a rilasciare valutazioni sul piano teorico al di fuori di un procedimento concreto non riusciamo più a gestire l’attività ”defensionale” che ci compete ai sensi di legge), sia perché il DC è  strettamente tenuto all’”audiatur et altera pars”.

LA REPLICA E LE PRECISAZIONI  DI CITTADINI DI INTERNET:

Come ti appena detto è con estremo piacere che vorrei vedere coinvolto direttamente per una “civica argomentazione” il difensore civico, il quale in sostanza ribadisce quanto da me detto specialmodo per quanto attiene la non banalità della tua domanda, direi però che l’argomento va introdotto in un orizzonte più ampio precisando la domanda che a mio avviso dovrebbe essere portata avanti vista l’importanza della stessa in modo formale come ha detto lo stesso in modo da avere un parere formale che fa storia cioè:

1)     Può essere considerata omissione di atti di ufficio art. 340 CP il contravvenire al disposto della Legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 34 a prescindere poi come citato giustamente i singoli casi, mi spiego meglio il Governo ed il Ministro Brunetta sta cercando di far funzionare la PA spendendo soldi dei cittadini, discutiamo è critichiamo il mezzo PEC ma la legge c’è e va rispettata se no tutto il discorso è inutile. Da parte nostra siamo intervenuti già da tempo inviando alle PA inadempienti e per conoscenza allo stesso Ministro l’e-mail allegata che ipotizza il reato da te evidenziato, mi sembra che gli elementi per una procedura formale ci siano tutti.

2)     Su quanto detto dal Difensore civico relativamente all’invio di atti tramite PEC,CEC,PAC che dir si voglia debbo dire che purtroppo “aveva ragione” fino a quando il Ministro non ha in modo tutto da discutere, cambiato tutta una serie di norme con l’introduzione cioè del DPCM  6 maggio 2009 art. Art. 4. . Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Conseguentemente la PA “dovrebbe” accettare qualsiasi istanza inviata da Cittadini tramite PEC,CEC,PAC. Su questa norma mi aspetto tutta una serie di contestazioni che sfoceranno in un incredibile intasamento della nostra asfittica giustizia.

L’ipotesi di avere uno scenario in cui tutti i dipendenti pubblici divengano Pregiudicati non è banale, mi sembra che sia però nel modus operandi del Ministro, conseguentemente rimarrei nell’ambito del punto 1) che non mi sembra proprio se attuato in modo saggio e graduale sbagliato se non bisogna ricorrere alla commedia Italiana di oltre 30 anni fa per vedere che nulla è cambiato.

Ripeto una dialettica diretta con te ed il difensore civico al di la degli schemi sarebbe utile a tutti i cittadini, da una parte bisognerà cominciare per fare chiarezza. Unisco alla fine presente l’e-mail con te scambiate in modo di avere una continuità del discorso che vorrei rendere pubblico se sei d’accordo in quanto di pubblico interesse.

In attesa della replica del difensore civico alcune considerazioni finali:

Abbiamo criticato la PEC,CEC,PAC per tutto quello di sbagliato c’è e poteva provocare, come è ovvio in tutte le novità, fermo rimanendo che la PEC novità non è, nell’uso escono fuori i problemi veri quelli di una PA che non si era preparata ne nel lontano 1997 alla digitalizzazione dell’apparato burocratico men che meno nel 2005 con l’avvento del Codice della Amministrazione digitale o con la PEC che risale a quest’ultimo, non potevano quindi interventi infilati in mezzo a maxi provvedimenti che di tutto e di più parlano d’incanto far cambiare le cose. Quello che vediamo e vedremo complicherà terribilmente lo scenario che crediamo sia stato creato in perfetta buona fede, privo come abbiamo detto più volte di un progetto ed un idonea vera sperimentazione.

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