CRONACA DI DUE EVENTI IN DUE PUNTATE: IGF e IHS

Settimana a dir poco allucinante, “passata” tra due eventi IHS e IGF ed in mezzo una bella manifestazione di studenti, ovviamente pioggia a dirotto e sciopero dei mezzi, chi conosce Roma sa cosa significa. Per riuscire ad essere presente alla seconda, mi infilo in un corteo studentesco e mi fingo precario, riesco quindi ad arrivare in tempo alla sessione, dove speravo di incontrare il fondatore di Wikileaks Young, che per ragioni note non partecipava; in più il lancio del mio libro “La Posta Elettronica, Tecnica e Best Practice”.

 

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Iniziamo con ordine in due puntate, stante la richezza degli argomenti da trattare:

IGF il 29 Novembre al CNR

Evito la presentazione di Brunetta ed arrivo in mattinata, dove ho il piacere di rivedere ed abbracciare, dopo tanto tempo, Stefano Rodotà . Interessante intervento e rilancio della proposta di aggiungere alla costituzione Italiana l’ormai famoso art. 21bis nella cui sintesi di enunciazione, dice Rodotà, ha partecipato anche l’amico Guido Scorza. Ora, tutti voi sapete quanto io sia contrario alla logorroica voglia di fare nuove leggi e nuove regole, figuriamoci la modifica costituzionale. L’ho detto infinite volte e voglio soffermarmi su questo importante aspetto, che proprio non capisco e fare, a mio avviso, importanti riflessioni da cittadino e non da giurista, non lo sono, ma per il mio mestiere e con la mania logoroica Italica di fare leggi per ogni cosa, sono costretto a scontrarmi ogni giorno con questa realtà. Ovviamente, questa presa di posizione di Rodotà ha dato luogo ad una fitta polemica e reazioni, spesso non molto in linea con il suo discorso, che a mio avviso va interpretato come una provocazione, del resto detto anche dalla maggior parte dei veri analisti in fondo articolo, per dovere di cronaca i link relativi:

1) Molto spesso siamo costretti ad intepretare le leggi e purtroppo altrettanto spesso lo fanno anche i giudici . Il mio amico Renato Borruso assieme a Vittorio Novelli, con il quale abbiamo condiviso importanti momenti dell’informatica giuridica in Italia, in un convegno al mio fianco disse: “in Italia manchiamo del Potere Interpretativo delle leggi, infatti le stesse, altro non sono che parole e vanno interpretate” .

2) Mi sembra che il sistema giuridico Italiano stia andando praticamente ed inesorabilmente verso il sistema Anglosassone, in cui le leggi vengono interpretate da sentenze, queste troppo spesso contrastani tra loro ed allora, dove è finito il paese del diritto? Stiamo andando verso un sistema misto, infatti se si leggono ricorsi in Tribunale essi sono pieni di massime della Cassazione a cui si fà riferimento.

3) La nostra Costituzione va cambiata, a mio avviso direi che non è necessario. Ad esempio nessuno pensa di cambiare la costituzione Americana, molto più vecchia di quella Italiana, oltre 100 anni prima.

Tornando all’art. 21bis art. 21bis che recita nella sua proposizione: “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale” direi che è un tipico esempio di voler per forza leggiferare “al dettaglio”, andare nel particolare. Se un giorno si inventerà un altro sistema di comunicare diverso da Internet, bisognerà cambiare ancora la Costituzione, che è invece assolutamente attuale per la parte relativa alle:

libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza), privati e aperti al pubblico (liberamente) (art. 17), e di associarsi liberamente, che le associazioni che hanno uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e del codice penale (art. 18), che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (art. 19), che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (art. 21).

Rileggendo quindi l’Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Mi sembra che l’art. 21 sia assolutamente chiaro e non ha sicuramente bisogno di aggiunte tecnologiche, altrimenti arriveremmo all’assurdo di doverlo adeguare a qualsiasi nuova tecnologia, perchè no all’uso dei cellulari ed agli SMS !

ALCUNI LINK SULLA PROPOSTA RODOTA’ ART. 21bis DELLA COSTITUZIONE :

DIRITTO.NET, NET1NEWS, LA REPUBLICA , CLANDESTINOWEB, FORUMPA, ITESPRESSO, WEBNEWS, LA STAMPA, ILSOLE24IT, WIRED.IT, WEBNEWS, GUIDO SCORZA.IT, PUNTO INFORMATICO

Inutile dire, che visto il momento in quasi tutti gli articoli si inserisce, che c’entri o no nel discorso, la parola Wikileaks, che fa tanto comodo anche come TAG all’articolo/post ! ma non c’azzecca nulla !

Patetico poi, a mio avviso, il creare un sito http://www.internetcostituzione.it/ a firma unica sull’art. 21bis, nel senso che si può solo assentire e non dissentire “se volete potete discuterlo o (simbolicamente) firmarlo su www.internetcostituzione.it dice Anna Masera sulla Stampa. Discuterlo su questo sito, dove domando io ? mi sono perso qualcosa, si può inserire un commento, ma non il famoso SI e NO, peccato perchè era un ottima occasione per vedere favorevoli o contrari.

Nel pomeriggio, Guido Scorza deluso della mancanza di 4 politici su SEI invitati, c’era solo Vita e Malan, ha sintetizzato, si far per dire, quanto ha detto da oltre un anno nel suo BLOG, nulla da obbiettare caro Guido; Ma come hai ben visto, sia Vita, che Malan non avevano nulla da dire di nuovo, completamente spiazzati dalla tua non breve prolusione.

Martedì 30 novembre a Roma, all’interno dell’Internet Governance Forum, si organizza il movimento per i diritti civili di nuova generazione

Qui tutta la sessione con il mio intervento e filmati di tutti i partecipanti.

Nella serata alle ore 20:00 altro incontro in Rete con Rodotà e relativa intervista qui sotto.

IHS il 30 Novembre al E-Health Forum:

Ottima organizzazione, grazie a Barbara Ferraris ed al suo Team, un vero peccato che non sono potuto restare per l’intera manifestazione, tanta gente, sala pressochè piena. Convegno cChjIPvon un tema che dovrebbe interessare tutti noi, come ho avuto occasione di dire più volte, non solo per gli addetti ai lavori. Dovrebbe, altresì, interessare anche tutta una serie di Professionisti, non solo i tecnici informatici, ma soprattutto gli Avvocati per i numerosi problemi connessi alla Sanità, ai quali, anche grazie a Domenico Condello, eravamo riusciti a dare ben 10 crediti formativi, ma debbo dire che ne ho visti pochini. Ottima la moderazione di Isabella Corradini. Spero di vedere nel sito degli organizzatori un pò di foto (io ne ho inserita qualcuna), per dare un’idea panoramica dell’evento. Tra gli interventi degni di nota, Andrea Lisi che ha evidenziato un argomento dibattuto dalla categoria dei medici in modo piuttosto aspro e da me più volte ripreso: il certificato medico per posta elettronica. Non ci sono dubbi di sorta che Andrea ha perfettamente ragione, il certificato medico è un documento e non un pezzo di carta da allegare in pdf od in qualsiasi altro formato ad una e-mail, seppure PEC. In caso di qualsiasi problematica deve essere un documento perfettamente opponibile a terzi ed anche producibile in giudizio, in cui ci sono almeno tre componenti: il giudice, la parte e la controparte. Cosa credete che accada in frangenti come questi? …. Mi pare ovvia la risposta. Voglio solo citare un esempio vista la durata delle cause civili in Italia, mediamente 20 anni, cosa succederebbe se il giudice chiamasse il medico a confermare il documento (certificato medico) PDF inviato o meno con la PEC che sia, ed il Medico è defunto? Lascio a voi la risposta. Poi io, curioso come sono, ho fatto una piccola indagine, dunque Andrea ha finito il suo intervento intorno alle 11:30 l’articolo su Corriere delle comunicazioni è uscito il giorno successivo 1 dicembre, ma risulta chiaramente redatto il giorno prima, poi il primo dicembre doveva essere il giorno in cui il nuovo CAD Codice dell’Amministrazione digitale doveva essere approvato ed invece è stato restituito al mittente, non approvato. Ho quindi l’impressione che il Ministro o chi per lui avesse sottomano la bozza del nuovo CAD per elaborare una risposta si fatta. Comunque mi pare si stia arrivando al parossismo. Il codice, che dovrebbe rappresentare la rivoluzione digitale del Paese, viene discusso sul giornale a botta di smentite. In effetti ormai si fa tutto sui giornali e TV processi, Gossip ed anche wikileaks, così l’ho messo anche io. Ecco comunque per dovere di cronaca il Comunicato stampa di Andrea, da me condiviso interamente.

Le procedure pvREdINer l’invio telematico dei certificati medici non rispettano la normativa attualmente in vigore

I certificati medici on line rischiano di non avere validità legale e le procedure di conservazione sostitutiva di tali documenti sembrano non essere in linea con la normativa

Le spiegazioni giunte da Palazzo Vidoni non sono rassicuranti e il Presidente ANORC ribadisce i dubbi sollevati sulla correttezza della procedura prevista nella Circolare 11 marzo n. 1

Lecce, 2 dicembre 2010. L’avv. Andrea Lisi, Presidente dell’ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili Conservazione digitale dei documenti) non si sente per nulla rassicurato dalle spiegazioni fornite da Palazzo Vidoni e conferma quanto già ribadito durante il convegno ”Information security hospital” svoltosi a Roma il 30 novembre.

L’avv. Lisi aveva chiarito che ‘Il cittadino lavoratore, infatti, quando si stampa il certificato, riceve in realtà una semplificazione. Stampa cioè un foglio in pdf senza la firma digitale del medico, e dunque tale documento rischia d non avere alcun valore legale. Il medico – prosegue l’esperto – per compilare il certificato, si deve autenticare al Sac (Sistema di accoglienza centrale) con una sorta di firma elettronica, ma non è una firma digitale digitale”. Oltre a questo Lisi aveva messo in evidenza anche la questione della conservazione dei documenti digitali. “Chi li deve conservare – si era chiesto Lisi – visto che la legge non specifica chi debba farlo? E se non c’è il conservatore, chi garantisce che nel tempo questi documenti non si deterioreranno? Deve esserci infatti una figura preposta che si occupi nel tempo di usare i formati adatti, che nel tempo cambiano, su cui salvare e conservare i documenti”. Il pdf, ad esempio, “non garantisce in maniera assoluta la memoria digitale. È uno dei formati possibili al momento, ma non si sa con certezza cosa succederà nel futuro”.

Si ricorda, in proposito, che la procedura di trasmissione telematica dei certificati di malattia era stata introdotta con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2010 n. 1: rischia, quindi, di essere tutto non valido giuridicamente?

Da Palazzo Vidoni, ovviamente, non la pensano così e nello stesso giorno arriva la replica: “è opportuno precisare che con la nuova procedura il certificato di malattia diventa digitale ed è assolutamente in linea con il Codice dell’amministrazione digitale. Il sistema di trasmissione, infatti, consente al medico l’invio telematico del certificato di malattia attraverso la Carta nazionale dei servizi o apposite credenziali di accesvU3qiTso (costituite da un codice identificativo e da un pincode) che garantiscono l’identificazione certa dell’autore. Lo stesso Cad riconosce ai dati così trasmessi la piena validità come documento informatico. La copia cartacea rilasciata dal medico al lavoratore, ovvero la copia pdf che il lavoratore può “scaricare” in qualunque momento tramite il sito dell’Inps, rappresenta invece sola una copia del documento informatico inviato” . A proposito dei dubbi espressi da Lisi circa la conservazione dei certificati di malattia inviati in modalità telematica, gli esperti di Brunetta ricordano che “questa è garantita dai sistemi informativi dell’Inps”.

La risposta fornita dal Ministero non ha per nulla convinto l’avv. Lisi, il quale ribadisce e specifica che “i certificati medici on line, così come sviluppati dalla normativa regolamentare, rischiano di non essere in linea con la normativa primaria attualmente contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale; le precisazioni che arrivano da Palazzo Vidoni non rassicurano per nulla su una procedura che è nata monca, cioè senza firma digitale, la quale è l’unico sigillo informatico in grado di garantire a documenti delicati come i certificati medici piena validità legale. Infatti, la procedura, come confermata dai consiglieri di Brunetta, permette solo un processo di autenticazione del medico senza consentire la necessaria “sottoscrizione” del documento medico, il quale viene così consegnato quale semplice pdf al cittadino/lavoratore (e un pdf senza firma è come un foglio di carta senza firma). Anche il voler rassicurare gli utenti di questi servizi dicendo tranquillamente che tutto è in linea con il Codice dell’amministrazione digitale è profondamente sbagliato, perché – ammesso che queste procedure di autenticazione con CNS e/o id e pw – possano essere considerate firme elettroniche semplici, il CAD (art. 21 CAD) riferisce che i documenti informatici privi di firma digitale e semplicemente firmati elettronicamente sono “liberamente valutabili dal giudice” e rischiano di non soddisfare la forma scritta se non garantiscono in maniera oggettiva caratteristiche di qualità, integrità, immodificabilità e sicurezza. Inoltre, l’art. 65 lett. c) permette sino al 31 dicembre 2010 l’invio di istanze alle P.A. previa ID e PW e, ormai, deve considerarsi in via di abrogazione, in quanto non è più stato prorogato dal legislatore”.

Infine” – prosegue Lisi – “nulla è stato spiegato sulle regole di conservazione di questi documenti “firmati” che dovrebbero essere custoditi nel tempo, con i relativi metadati, i quali consentirebbero nel tempo la verifica della firma elettronica del medico. Si è detto semplicisticamente che i documenti firmati verrebbero garantiti dai sistemi informativi dell’INPS! Ma in questo modo si ammette candidamente che si sta violando proprio la normativa primaria, perché non si è sviluppato il sistema di conservazione digitale a norma di questi documenti informatici, come previs18fZHZto dall’art. 44 del CAD.

Chi è il Responsabile della Conservazione digitale nell’INPS? E’ stato nominato un Responsabile della Conservazione sostitutiva nazionale, forse? E’ chi è a svolgere tale delicata funzione? I medici e i lavoratori, in quanto titolari e diretti interessati di questi documenti, non hanno forse diritto di sapere se si stanno rispettando le regole della conservazione digitale previste dalla legge?”.

Conclude l’avv. Lisi osservando che “andando avanti con queste semplificazioni giuridiche stiamo non solo sgretolando regole fondamentali del diritto dell’informatica, ma soprattutto stiamo riducendo, sino a cancellarle, le garanzie fondamentali dei cittadini di ricevere documenti autentici e validi giuridicamente. Sono certo dell’interesse e dell’entusiasmo del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione verso l’utilizzo delle tecnologie digitali ai fini della semplificazione amministrative e per favorire un processo di trasparenza nei confronti del cittadino, ma occorre procedere con attenzione e garantendo la certezza del diritto”.

Per quello che riguarda il mio intervento, che troverete qui assieme agli altri, avevo lavorato duramente per preparare delle slides condivisibili, poi, ascoltando gli altri interventi mi sono chiesto se ero in questo mondo od in un altra galassia. Si è parlato di come far funzionare la Sanità, come se in questo paese tutto fosse fatto e funzionante, consigli su come fare un audit dei sistemi, quali e da chi? Allora mi sono detto, buttiamola sull’ironico visto che quello che avevo ascoltato era patetico. Dicono che è piaciuta, ma in effetti non ho detto proprio nulla!

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