Decreto sviluppo , rinvio del termine per la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

Art. 38 – (Comunicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)

  1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla
    data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il
    proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese,
    provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del
    decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Con l’approvazione del Decreto sviluppo la comunicazione dell’indirizzo
di posta elettronica certificata al registro delle imprese slitta al  30 giugno 2012.

L’Italia è il paese delle proroghe, forse fa parte un po’del nostro modo d’essere.

Questa ulteriore proroga è molto probabilmente concessa,  a causa dell’elevato numero delle aziende che ancora non hanno provveduto ad  ottemperare a tale obbligo.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ne aveva richiesto lo slittamento con circolare 224402 del 25/11/2011, almeno al 31/12/2011, stante “numerose segnalazioni,da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi p.e.c. concentratesi nell’imminenza  ” della scadenza del termine.

Prendo spunto da una discussione nata in un gruppo di discussione su Linkedin (Conservazione Sostitutiva e Fatturaione Elettronica)

Sui vantaggi della digitalizzazione, penso siamo tutti d’accordo.

Se le aziende stentano ad attivare la PEC, però un motivo di fondo esiste,sostanzialmente :non sono pronte. Manca la cultura del digitale, in un ottica miope che non riesce a vederne i vantaggi, vale sempre  la
storiella del taglia legna che si affaticava  nel tagliare un tronco con un ascia non affilata, e al passante che lo incitava ad affilarla  rispondeva  “non ho tempo per affilarla … .devo tagliare “

Eppure l’obbligo di dotarsi di “proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali” proviene dall’ormai lontano 2009.

Per quanto riguarda “l’analogo indirizzo” , vedi la ns. iniziativa, con presso il Ministero dello Svilupppo Economico

Ma evidentemente imprese e cittadini questo passaggio al digitale non lo hanno ancora digerito, complice una normativa complessa e farraginosa ,di un legislatore schizofrenico che non riesce a trovare un punto di equilibrio.

L’obbligo della PEC , non è solo un adempimento da sbrigare in pochi minuti, è molto di piu. E’ per le imprese il passaggio a tutti gli effetti al digitale.

Suggerisco inoltre di ascoltare le parole dell’avvocato Lisi ad un convegno CESDA ,ormai “vecchio” di più di due anni:

In un  paese con una cultura millenaria basata sul valore giuridico del documento cartaceo,il passaggio al digitale è una svolta epocale,un passaggio che prima di tutto va spiegato a cittadini e imprese  che vanno aiutati a comprenderne tutti i risvolti.

Gli stessi giuristi procedono in ordine sparso, nei vari convegni che ho seguito, il documento viene di solito visto ora dalla prospettiva del diritto amministrativo,  ora da quello civilistico, ora da quello penale (vedi computer forensics),ora archivistico, ma il documento è e rimane un concetto unitario, da affrontare multi  disciplinarmente e contestualmente.

Concludo linkando una nuova nota del Ministero dello Sviluppo Economico (n.9880 del 18/01/2012) che ribadisce l’applicabilità delle sanzioni ex art.
2630 c.c. per le aziende che non ottemperano all’obbligo dell’indicazione dell’indirizzo PEC.

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