Oblio su internet, un diritto calpestato: interviene finalmente la Cassazione

Oblio su internet, un diritto calpestato: interviene finalmente la Cassazione (in finale commento di Massimo Penco)

6 APRILE 2012 DI ANGELO GRECO | 142 LETTURE

Si fa sempre più strada quello che sarà il principale filone delle cause del ventunesimo secolo: il diritto all’oblio – ossia il diritto a essere cancellati dalla rete e dalla miriade di bit che la compongono – è ora al passo decisivo, grazie anche a una importante pronuncia della Cassazione di ieri [1].

Innanzitutto, cos’è il diritto all’oblio: il diritto di ogni reo, che abbia già scontato la propria condanna, a veder cancellato il proprio nome dalla cronaca relativa al fatto criminoso ormai passato. Una notizia che indichi il sig. Mario Bianchi come responsabile di un furto di una mela o dell’omicidio del proprio vicino di casa non può essere riproposta quotidianamente sui giornali, quando la vicenda abbia perso l’interesse pubblico e non sia più attuale.

Questo perché – per quanto possa inorridire i giustizialisti – la pena esaurisce ogni punizione per il colpevole. Non possono esservi altre sofferenze per il reo se non quelle previste dalla legge. E non vi è dubbio che nessun reinserimento sociale sarebbe possibile per l’ex malvivente se la comunità viene posta nella condizione perpetua di collegare il nome di questi al suo passato criminoso.

Immaginiamo che una legge preveda l’obbligo, per chiunque riporti una condanna, giusta o ingiusta, recente o remota, civile, penale o anche amministrativa (si pensi a un divieto di sosta), di camminare con un cartello addosso con scritto “Sono stato condannato”.

Internet potrebbe essere proprio questo nel momento in cui offre la possibilità a tutti, una volta pubblicata una notizia su un giornale online, di reperirla in perpetuo, attraverso una semplice ricerca su un motore come Google.

Il web si trasformerebbe allora in una gogna elettronica a vita.

Così, come viene imposto alla carta stampata di non ripubblicare notizie ormai trascorse, anche sulla rete vi deve essere la stessa previsione.

Inoltre, se questo discorso vale nel caso di soggetto dichiarato colpevole, a maggior ragione deve valere, come nel caso deciso ieri dalla Cassazione [1], quando l’indagato sia stato successivamente prosciolto dall’accusa (si trattava di un amministratore locale coinvolto nello scandalo “Tangentopoli”, poi scagionato). Anche in questo caso [2] il comando della Suprema Corte è categorico: il giornale online deve cancellare la pagina contenente il nome dell’interessato. Né si potrebbe scaricare – ricorda sempre la Cassazione – tale obbligo sul motore di ricerca: in quanto Internet Service Provider, quest’ultimo è neutrale e non responsabile per la condotta dei singoli siti.

Colpisce invece verificare come la richiesta di cancellazione, dal ricorrente inoltrata, in prima battuta, al Garante della privacy, sia stata da quest’ultimo rifiutata e soprattutto rigettata dal Tribunale di primo grado il quale, dimostrando una poca manualità con il web, ha detto che, effettuando una ricerca in rete con i principali motori di ricerca, bei si sarebbe potuto ricostruire lo storico della vicenda giudiziaria, favorevole al ricorrente.

Così la Cassazione ha ordinato alla testata giornalistica di aggiornare il racconto dei fatti, dando conto dell’avvenuto proscioglimento dell’indagato.

 L’articolo è la copia speculare dell’originale in:

http://www.laleggepertutti.it/10902_oblio-su-internet-un-diritto-calpestato-interviene-finalmente-la-cassazione 

[1] Cass. sent. n. 5525/12 del 5 aprile 2012.

[2] A rigor di logica giuridica, ritengo non si debba più parlare di diritto all’oblio, non essendo stata riportata alcuna condanna, bensì di tutela della privacy e diritto alla rettifica.

(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. I contenuti di queste pagine sono liberamente utilizzabili, purché venga riportato anche il link e il nome dell’autore).

Sito amministrato dallo Studio Legale Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it). Nell’ambito del diritto civile, svolge consulenza alle imprese, diritto della rete e diritto d’autore, diritto dei consumatori, privacy, procedure espropriative.

Commento di Massimo Penco

Finalmente un portale giuridico che si avvicina a tutti e si fa capire non me ne abbiano i numerosi Avvocati che ci seguono ma parlarsi addosso non serve a nessuno complimenti ad Angelo. Sul merito non c’è nulla da dire è un problema che riguarda tutti noi che purtroppo non riguarda solo casi come questo ma l’intera memoria che si porta dietro Internet ne ho parlato spesso a convegni e anche su queste pagine http://www.cittadininternet.it/2016/03/22/lidentita-digitale-un-problema-irrisolto/ . Purtroppo la Cassazione nulla può nel mondo globale di Internet  qualcosa possiamo fare tutti noi in via preventiva affidando ad Internet lo stretto indispensabile essendo coscienti che esistono due fenomeni  che rappresentero con due slides il resto per chi ne ha voglia è qui: https://apps.facebook.com/slideshare/slideshow/7244070?from=slidespacevio 

Come conseguenza e visto che la Cassazione non potrà far nulla si dovrà pensare al proprio SUICIDIO DIGITALE:

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